Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds violating specific motivation requirements under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual grounds for his claims. The appellant merely requested the annulment of the lower court's decision without identifying or analyzing any specific defects in the reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal violated mandatory procedural requirements for admissibility, resulting in the dismissal of the request and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal and factual grounds supporting the request, as generic assertions fail to meet the statutory requirement for reasoned criticism of the decision.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO SALVATORE VINCENZO nato a MADDALONI il 25/01/1992 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo dì ricorso Giordano Salvatore Vincenzo deduce genericamente vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 1 bis, D.P.R. 309/90. Considerato che l'art. 581, lettera c) c.p.p. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.
Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum, L'inosservanza del disposto dell'art 581 lettera c) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lettera c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consíglie e estensore Il Presidente