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Ordinanza — n. 18146/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic failure to cite specific legal grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18146/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual grounds as required by Article 581, paragraph c) of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely requested annulment without analyzing the court's reasoning regarding the defendant's contacts, drug quantities, or unexplained funds. Consequently, the court applied Article 591, paragraph c), which mandates dismissal for generic motives, and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to indicate specific legal and factual grounds supporting the request, limiting the argument to a generic request for annulment without analyzing the specific grounds of the contested decision.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal Code of Criminal Procedure specific legal reasoning procedural dismissal Cassazione Roma failure to substantiate punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) c.p.p.
Considerato che l'art. 581, lettera c) c.p.p.
Art. 591, lett. c) c.p.p.
Art. 73 D.P.R. 309/90
Art. 129 cod. proc. pen.
309/90, non avendo il giudice verificato la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc.pen
309/90, non avendo il giudice verificato la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELASSI MOHAMED nato il 17/05/1982 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Jelassi Mohamed deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90, non avendo il giudice verificato la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen. Considerato che l'art. 581, lettera c) c.p.p. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581 lettera c) c.p.p., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lettera c) c.p.p. quale causa di inammissibilità.

Ritenuto che nel caso di specie, la Corte territoriale ha valutato l'assenza di cause di proscioglimento in considerazione di una serie di fattori di senso contrario, quali i contatti con i frequentatori del SERT di Verona, il numero dei flaconi di metadone rinvenuti e la somma di denaro trovata nella sua disponibilità per la quale non sono state fornite spiegazioni. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il c nsigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente