Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18145/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and sentencing fall within trial court's exclusive jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18145/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Buonocore Elvira inadmissible, rejecting her claims regarding the refusal of a weight appraisal and the sentencing treatment. The court held that these issues involve factual evaluation and proof assessment reserved exclusively for the trial judge, whose decisions are unreviewable in cassation if properly motivated. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the trial court's evaluation of evidence or factual reconstruction, as these determinations are exclusive to the judge of merit and cannot be reviewed for lack of motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal evaluation of evidence factual reconstruction trial court jurisdiction unreviewable decisions contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOCORE ELVIRA nato a MONDRAGONE il 01/10/1974 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con il primo motivo di ricorso Buonocore Elvira deduce violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e precisamente della perizia sul peso della merce sequestrata, e con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti sulla contestata recidiva, per i reati di cui agli artt. 291 bis, comma 2, D.P.R. 43/1973 e artt. 1, 67, 70 del D.P.R. 633/1972;

Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato, ponendosi in rapporto di continuità con la sentenza di primo grado, che non occorre disporre una perizia sul peso della merce in sequestro per ritenere che 528 pacchetti di sigarette raggiungano un peso superiore a 10 chilogrammi, in quanto un pacchetto di sigarette pesa all'incirca tra 30/ 40 grammi.

Pertanto i giudici di merito hanno ritenuto non necessaria ai fini della decisione l'assunzione di nuovi mezzi di prova. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento in primis alla concessione "benevola" da parte del giudice di prime cure delle circostanze attenuanti generiche, non essendo emersi elementi favorevoli ed avendo la Corte d'appello tenuto conto della condotta processuale della ricorrente, la quale non ha posto in essere un comportamento collaborativo.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il onsigliere e