Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns fact-finding reserved to the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the trial court's evaluation of evidence and fact-finding. The appellant argued that the testimony of Ioppolo Diego Antonino was misinterpreted regarding his liability for waste disposal violations. The court ruled that such assessments fall within the exclusive jurisdiction of the lower courts and are unreviewable unless clearly irrational.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 3 c.p.p.: Appeals against judgments on facts or evidence are inadmissible as they pertain to the exclusive domain of the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOPPOLO ACHILLE nato a SINAGRA il 23/07/1936 avverso la sentenza del 10/12/2021 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che, con atto di appello convertito in ricorso per cassazione, Ioppolo Achille, deduce violazione di legge e travisamento della prova in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all' art. 256, comma 2 in relazione al c. 1 lettera b), D. Igs. 152/2006, in particolare dolendosi del travisamento della testimonianza di Ioppolo Diego Antonino che ha riferito circostanze a discarico;
Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 1 e 2 della sentenza gravata, laddove ha affermato la sussistenza di numerosi elementi comprovanti la responsabilità quali l'esaustiva documentazione fotografica rappresentante una ingente quantità di rifiuti (oggetto anche di incendio per il quale sono intervenuti i Vigili del Fuoco), la riconducibilità di tali rifiuti al prevenuto e la non occasionalità dell'utilizzo del terreno ove sono stati rinvenuti i predetti materiali, malgrado le dichiarazioni del teste Ioppolo Diego Antonino abbiano voluto mitigare la posizione dell'imputato asserendo ritardi nelle operazioni di smaltimento dei rifiuti ascrivibili all'impresa incaricata.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co sigliere estensore Il