Cassation court dismisses appeal for drug trafficking conviction as merit issues are non-justiciable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued the lower court erred by finding drug trafficking evidence lacking in packaging or weighing tools. The court ruled that such factual evaluations and evidence assessment fall exclusively within the jurisdiction of the trial judge and are unreviewable on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals based on errors in fact-finding or evidence evaluation are inadmissible as they concern the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELICATO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 22/07/1974 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Indelicato Antonino deduce vizio di motivazione in ordine alla destinazione dello stupefacente rinvenuto a fini di spaccio, posto che lo stupefacente non era confezionato in dosi, non vi erano strumenti per il frazionamento, non vi erano strumenti per la pesatura;
Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine da 1 a 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che all'interno dell'àttività commerciale "L'orto della nonna s.r.l.", gestita dal ricorrente unitamente ai suoi familiari, veniva rinvenuta nel retrobottega sostanza stupefacente, congiuntamente al materiale idoneo al suo taglio e confezionamento e ad una somma di denaro di euro 1515,00.
Il quantitativo di sostanza sequestrata consiste in 27,37 grammi netti di cocaina pura da cui erano ricavabili complessivamente 128 dosi medie singole. Rileva anche il tentativo di occultamento della sostanza stupefacente alla vista delle forze dell'ordine; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigliere estensore I