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Ordinanza — n. 18140/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging agreed sentence under Article 129 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18140/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the agreed sentence under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued that the lower court failed to specify grounds for acquittal, but the Court held that appeals against agreed sentences can only address the parties' intent to settle or judicial errors in the agreement's content. Since the appellant did not demonstrate an illegal penalty determination, the request to modify the agreed sentence was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against judgments based on Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are inadmissible if they concern waived grounds or the determination of the agreed penalty, as the parties' settlement cannot be unilaterally modified absent proven illegality.

Parole chiave

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agreed sentence appeal Article 129 procedural code acquittal grounds omission Cassation inadmissibility penalty determination illegality ritiro della querela penale remissione della pena concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
895/1967, in sentenza di accoglimento di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen.;
Art. 129 c.p.p.
276102 — 01); Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
Art. 589 c.p.p.
Law n. 103/2017
art. 129 cod.proc.pen
276102 — 01); Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 599 bis cod.proc.pen
895/1967, in sentenza di accoglimento di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen.;
art. 599 bis c.p
895/1967, in sentenza di accoglimento di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRULLI RAFFAELE nato a CERIGNOLA il 16/04/1970 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIéate-awise-a41e-paFt4; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, Cirulli Raffaele deduce omessa motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata indicazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/90 e 2 e 7 della I. 895/1967, in sentenza di accoglimento di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen.;

Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);

Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 — 01); Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01);

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d