Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18139/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds violating procedural requirements for specific legal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18139/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal grounds and factual elements supporting the request for annulment. The appellant merely invoked the annulment of the lower court's decision without analyzing any specific defects in the reasoning or citing particular legal provisions. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for specificity, leading to its rejection and the imposition of costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds and factual elements supporting the request, as generic assertions without analysis of specific motivational defects fail to meet statutory requirements.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds appeal inadmissible criminal appeal specific legal reasons procedural requirements factual elements analysis art 581 cod proc pen art 591 cod proc pen motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
pen ; Premesso che l'art. 581 lettera c) cod.proc.pen.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCELLA ANGELO nato a PUTIGNANO il 15/11/1990 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, Cascella Angelo deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all' art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90, in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc. pen ; Premesso che l'art. 581 lettera c) cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum, tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum; Rilevato che l'inosservanza del disposto dell'art 581 lettera c) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lettera c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente