Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and insufficiently motivated legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual grounds supporting their request. The appellant merely requested annulment without analyzing any specific defects in the lower court's reasoning, violating procedural requirements for detailed motivation. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to proceed, resulting in dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal and factual grounds supporting the request, as generic assertions without analysis of specific motivational defects fail to meet statutory requirements.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUDICE DOMENICO nato a PALERMO il 08/12/1970 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, Giudice Domenico deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all' art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90; Premesso che l'art. 581 lettera c) cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum, tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.
Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum; Rilevato che l'inosservanza del disposto dell'ad 581 lettera c) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lettera c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità e considerato che il motivo proposto non si coniuga con la decisione;
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il President