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Ordinanza — n. 18134/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding civil party costs calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18134/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible for failing to meet specificity requirements under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the second-instance judgment regarding civil party costs calculated according to the 2014 Ministerial Decree, arguing the liquidated amount was legally insufficient. The court rejected this claim because the lower judge adhered to the minimum tabular values, and the appellant did not allege manifest and objective illegality of the quantum.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible for lack of specificity if the appellant fails to allege the manifest and objective illegality of the liquidated costs, particularly when the judgment aligns with the minimum tabular values.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility specificity requirement civil party costs ministerial decree 2014 quantum calculation code criminal procedure manifest illegality spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599 bis cod. proc.pen
D.M. n. 55 del 2014
Legge n. 247 del 2012

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015 Cc.
55 del 2014 (Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015 Cc. (dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSALONE VINCENZO nato a SALERNO il 15/05/1985 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Ansalone Vincenzo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla spese di costituzione e di rappresentanza sostenute dalla parte civile nel giudizio di secondo grado in sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc.pen; Considerato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione - proposto dall'imputato avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in base al D.M. n. 55 del 2014, recante i nuovi parametri forensi, in attuazione della legge di riforma dell'ordinamento professionale, n. 247 del 2012 - che non alleghi le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico, e ciò tanto più se la liquidazione del giudice si sia attestata al di sotto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 (Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015 Cc. (dep. 08/02/2016) Rv. 266053) e considerato che, nel caso di specie, il giudice, nella determinazione del quantum, si è attenuto ai minimi tabellari.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gen