Cassation appeal dismissed as inadmissible for sentencing in a mandatory prosecution case lacking statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the appellant challenged a mandatory prosecution sentence on grounds not permitted by law. Although the appellant argued violations regarding sentencing under specific tax and customs codes, the Court noted that appeals against such sentences are limited to specific statutory exceptions. Consequently, the appeal was rejected for failing to meet these narrow admissibility requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against mandatory prosecution sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals based on other issues, such as sentencing errors, are inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITRUGNO PASQUALE nato a MESAGNE il 10/10/1990 avverso la sentenza del 28/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIdat-o-avvisG-,e31-le-paFt-i* udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, Vitrugno Pasquale deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, 73 comma 1, D.P.R. 309/90 e di cui agli artt. 2 e 7 I. 895/1967; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.proc.pen.) è inammissibile e rammentando che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co igliere estenpore Il Presi