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Ordinanza — n. 18131/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18131/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18131/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPPA LUCIANO nato a NAPOLI il 18/05/1984 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con il primo ed il secondo motivo di ricorso Rippa Luciano deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen., nella loro massima estensione e prevalenti rispetto alla contestata recidiva, in ordine al reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309/90, rappresentando che la Corte ha giudicato in data 08/04/2022 l'imputato per fatto analogo avvenuto in epoca successiva a quello per il quale si procede rideterminando la pena in anni uno mesi quattro e giorni 20 di reclusione;

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 18131/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tale circostanza è indicativa dell'assenza di "qualsivoglia capacità di comprensione del disvalore dei penale dei fatti" e della "mancanza di volontà di intraprendere un percorso di legalità (Cfr. p. 3 della sentenza impugnata) e pertanto non è possibile concedere le circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva e nemmeno un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello già riconosciuto; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione traffico aggravato di stupefacenti ripudiazione legittimazione a ricorrere ricorso effettivo ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPPA LUCIANO nato a NAPOLI il 18/05/1984 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con il primo ed il secondo motivo di ricorso Rippa Luciano deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen., nella loro massima estensione e prevalenti rispetto alla contestata recidiva, in ordine al reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309/90, rappresentando che la Corte ha giudicato in data 08/04/2022 l'imputato per fatto analogo avvenuto in epoca successiva a quello per il quale si procede rideterminando la pena in anni uno mesi quattro e giorni 20 di reclusione;

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla concessione, da parte del giudice di prime cure, delle circostanze attenuanti in giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva in ragione dei precedenti penali del ricorrente, il quale ha commesso nuova ed analoga condotta criminosa mentre era sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G.

Tale circostanza è indicativa dell'assenza di "qualsivoglia capacità di comprensione del disvalore dei penale dei fatti" e della "mancanza di volontà di intraprendere un percorso di legalità (Cfr. p. 3 della sentenza impugnata) e pertanto non è possibile concedere le circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva e nemmeno un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello già riconosciuto; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il