Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition without proper legal representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Liguori inadmissible and ordered him to pay court costs. Although the defendant personally signed the petition with an authenticated signature by his lawyer, the court ruled that such authentication does not cure the defect of personal signing for a cassation appeal. The court held that the nature of the appeal requires proper legal representation, and the defendant's personal signature rendered the act invalid regardless of the lawyer's involvement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal must be filed by a lawyer; a personal signature by the defendant, even if authenticated by counsel, does not validate the act because the appeal is a personal legal instrument that does not transfer title to the defender.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI ANTONIO nato a POZZUOLI il 30/07/1980 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con il primo motivo di ricorso Liguori Antonio deduce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità e con secondo motivo il diniego delle circostanze generiche. Con memoria il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.
Il ricorso è sottoscritto personalmente dall'imputato, con delega al deposito e autentica di firma da parte dell'avv. Armando Cerrone. Si osserva tuttavia che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista ( Sez.4, n.44401 del 24/05/2019, Rv.277695) essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez.3, n.11126 del 25/01/2021, Rv.281475).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023.