Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18125/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal sentencing, ruling recidivism and penalty adjustments are within trial court discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18125/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Palmieri inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's sentence reduction and refusal of generic mitigating circumstances, arguing violations of law regarding recidivism. The court rejected these claims, stating that sentencing discretion and the balance between aggravating and mitigating factors fall within the trial court's domain and are not subject to cassation review unless arbitrary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The determination of criminal penalties, including adjustments for recidivism and the weighing of aggravating versus mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial court and is inadmissible to the Court of Cassation unless the reasoning is illogical or arbitrary.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal sentencing discretion recidivism aggravation generic mitigating circumstances appellate court review cassation inadmissibility penal proportionality Italian criminal procedure sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 628 c.p.
Art. 582 c.p.
Art. 585 c.p.
Art. 576 c.p.
Art. 61 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI ANTONIO (CUI 01XHCUV) nato a CASERTA il 06/02/1984 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 15/02/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GIP presso il Tribunale di Firenze in data 27/04/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di PALMIERI ANTONIO nella misura di anni uno e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, in relazione ai reati di cui artt. 56, 628 comma terzo n. 3 quinquies cod. pen. e 582, 585, 576 comma primo n.

1) e 61 n. 2 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata esclusione della recidiva, non è ammesso in sede di legittimità poiché reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 3 dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea la congruità della pena in punto di aumento per la recidiva, attesi precedenti penali del prevenuto per i reati (sia contro il patrimonio che contro la persona) e tenuto conto della maggiore pericolosità sociale espressa dallo stesso, vista l'intensità del dolo e la premeditazione; ritenuto che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione e la violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche da riconoscersi in misura equivalente previa esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); osservato pure che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, constatata la quantificazione è della pena già individuata nel minimo edittale e congruamente rideterminata dal giudice di appello nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa (anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa, diminuita di 1/3 per la scelta del rito); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso