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Ordinanza — n. 18124/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for reiterating grievances and finding no grounds for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18124/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely reiterated grievances already resolved by the Court of Appeal of Florence. The appellant argued for generic mitigating circumstances under Article 62 bis of the Penal Code, but the lower court denied them due to the defendant's negative personality and lack of repentance. The Supreme Court upheld this decision, citing the principle that such appeals must not simply repeat arguments already adequately examined and dismissed by the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, cod. proc. pen.: An appeal that reiterates grievances already addressed and resolved by the appellate court with sufficient reasoning is inadmissible for lack of novelty.

Parole chiave

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reiterative appeal generic mitigating circumstances inadmissibility negative personality Cassazione ordinanza favoreggiamento fine di indebito profitto partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a, cod. proc. pen.
art. 62 bis cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANUCCI LIA nato a LIVORNO il 29/04/1959 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 26/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Livorno in data 08/07/2014 nei confronti di MARIANUCCI LIA in ordine al reato di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., non è ammesso in sede di legittimità poiché reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 6 dell'impugnata sentenza, ove la Corte territoriale sottolinea la congruità della pena, peraltro estremamente modesta, tenuto conto dei numerosi precedenti penali (anche specifici gravanti sulla MARIANUCCI), sintomatici della gravità del fatto e della personalità negativa dell'imputata, a cui neppure è stato possibile riconoscere alcuna condotta meritevole o resipiscente, legittimante la concessione delle invocate attenuanti; ritenuto, altresì, che tale censura - oltre ad essere reiteriva di doglianze già adeguatamente scrutinate e disattese del giudice del gravame - è finanche manifestamente infondata, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/0