Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating already decided grievances regarding sentencing and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Bracciaventi and Lucchesi inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances under Article 62 bis of the Penal Code was illogical and that the sentence was excessive. The Court rejected these claims as they merely reiterated grievances already fully addressed and resolved by the Court of Appeal in its detailed reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: Appeals that merely repeat grievances already examined and decided by the Court of Appeal are inadmissible in proceedings for the purpose of reviewing the legality of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRACCIAVENTI ARMANDO nato a NICOSIA il 24/02/1972 LUCCHESE MORENA nato a JESI il 02/05/1969 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 27/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Firenze in data 27/09/2016, nei confronti di BRACCIAVENTI ARMANDO e LUCCHESE MORENA, con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. agli stessi rispettivamente contestati. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. e l'eccessiva determinazione della pena, non sono ammessi dalla legge in sede di legittimità poiché reiterano doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 8 dell'impugnata sentenza, ove la Corte territoriale sottolinea la congruità della pena, non affatto eccessiva, tenuto conto della benevola concessione da parte del giudice di primo grado della diminuente del capoverso di cui all'art. 648 cod. pen., pur a fronte del numero e del valore economico di non poco momento della refurtiva; ritenuto, peraltro, che la censura relativa alla concessione delle attenuanti generiche, oltre ad essere reiteriva di doglianze già adeguatamente scrutinate e disattese del giudice del gravame, è anche manifestamente infondata (come pure già pertinentemente evidenziato dalla Corte di appello a pag. 8 della sentenza), poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il C