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Ordinanza — n. 18122/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding subjective element and evidence distortion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18122/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a failure to meet the specificity requirement under Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the appellate court's finding of subjective intent and alleged evidence distortion without citing specific factual elements supporting these claims. The court ruled that generic allegations of vague reasoning or alternative interpretations of evidence are insufficient to trigger a review of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal must specify the exact elements of fact and law underlying the criticism; generic invocations of vague reasoning or alternative interpretations of evidence do not satisfy the requirement of specificity and lead to inadmissibility.

Parole chiave

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specificity requirement subjective element evidence distortion inadmissibility Criminal Procedure Code appellate review legal certainty motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 648 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELLO ORONZO nato a BARI il 11/11/1984 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 09/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 29/05/2018, ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 3.330,00 di multa nei confronti di DANIELLO ORONZO in ordine al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., revocando la pena accessoria inflitta e lasciando immutato il giudizio nel resto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il travisamento delle prove in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto (e segnatamente in relazione all'asserita carenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli), non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato pure che tale censura - reiterata pedissequamente nell'atto di appello e disattesa dai giudici del gravame con il supporto di corretti argomenti giuridici - genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul corposo compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente, che ha consolidato - oltre ogni ragionevole dubbio - la prova incontrovertibile del reato contestato) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; osservato, pure, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i