Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating already resolved grievances regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Roberto Tanzi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the legal violation and motivational defect concerning the finding of reiterated recidivism. The court ruled this argument was inadmissible because it merely repeated grievances already fully addressed and resolved by the Court of Appeal in its prior judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grievances already examined and resolved by the court of appeal with adequate motivation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANZI ROBERTO nato a BARI il 26/04/1967 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; )(
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 04/07/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Bari in data 21/12/2021, nei confronti di TANZI ROBERTO in relazione ai reati di cui agli artt. 628 comma primo cod. pen. e 582, 577, 576 comma primo n.
1) cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta recidiva reiterata, non è ammesso in sede di legittimità, poiché reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con adeguata motivazione esposta dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea la congruità della pena in punto di aumento per la recidiva, attesi i numerosi e gravi precedenti penali del prevenuto (anche specifici), i quali concorrono certamente a denotare la maggiore pericolosità del medesimo, avuto conto della sua personalità, incline al delitto e del tutto insensibile ai precetti ed alle sanzioni penali. Si tratta di elementi che all'evidenza palesano la ingravescente pericolosità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il Consi