Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18119/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive jurisdiction over non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18119/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Falanga Enzo inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's decision to reduce his sentence for theft and obstruction of justice, arguing the appellate court lacked authority to assess non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, citing established precedent that an inadmissible appeal cannot trigger substantive review or create a final judgment on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 c.p.p.; Art. 648 c.p.; An inadmissible appeal does not constitute a valid procedural initiation and cannot lead to a substantive res judicata, preventing the appellate judge from examining grounds for non-punishment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal substantive jurisdiction non-punishment grounds res judicata procedural initiation Code of Criminal Procedure sentencing reduction sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod.
Art. 648 c.p.
della sentenza impugnata ha già dato conto delle ragioni ostative all'invocata pronuncia di proscioglimento, atteso che l'ipotesi attenuata del capoverso dell'art. 648 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod.
art. 648 cod. pen
della sentenza impugnata ha già dato conto delle ragioni ostative all'invocata pronuncia di proscioglimento, atteso che l'ipotesi attenuata del capoverso dell'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. U n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez.
Sez. U n. 32 del 22/11/2000, De Luca
23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, De Luca; Sez.
Sez. U n. 15 del 30/06/1999, Piepoli
32 del 22/11/2000, De Luca; Sez. U n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez.
Sez. U n. 21 del 11/11/1994, Cresci
Cass. pen., sez. II, n. 14767 del 21/24 Marzo 2017
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALANGA ENZO (CUI 02XY36F) nato a NAPOLI il 06/08/1987 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 13/01/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Firenze in data 20/01/2015, dichiarando non doversi procedere nei confronti di FALANGA ENZO in ordine i delitti a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica, ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni uno e mesi 8 di reclusione ed euro 267,00 di multa, in relazione ai reati ascrittigli agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è infondato, in quanto afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione di un "giudicato sostanziale", con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito dal potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, De Luca; Sez. U n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez. U n. 21 del 11/11/1994, Cresci); ritenuto, altresì, che le doglianze contenute nel predetto motivo contestano considerazioni argomentative prive di illogicità, tanto più manifesta e, pertanto, non censurabili nella presente sede, ove si consideri pure che la Corte territoriale alle pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata ha già dato conto delle ragioni ostative all'invocata pronuncia di proscioglimento, atteso che l'ipotesi attenuata del capoverso dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una fattispecie autonoma di reato: sicché, ai fini del computo della prescrizione, deve comunque tenersi conto del massimo edittale di anni 8 previsto per il reato base (cfr. ex plurimis Cass. pen., sez.

II, n. 14767 del 21/24 Marzo 2017); tenuto conto che il secondo motivo, che censura la correttezza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il