Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for fraud, citing lack of admissibility and insufficient mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Cialdella inadmissible, upholding the second instance court's reduced sentence for fraud and identity substitution. The appellant argued for a new assessment of criminal responsibility and generic mitigating circumstances under Article 62 bis of the Penal Code, but the court found these grounds inadmissible as they merely reiterated issues already resolved with sufficient reasoning. Consequently, the court affirmed that the lower courts' decision was logically sound and supported by overwhelming evidence, including the defendant's own admissions and documentary records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals contesting criminal responsibility or generic mitigating circumstances are inadmissible if they merely reiterate issues already resolved by the appellate court with sufficient reasoning, and the sentencing decision is logically sound and supported by the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIALDELLA FRANCESCO nato a ROMA il 09/03/1979 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 22/04/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Roma in data 16/01/2020, ha rideterminato la pena nei confronti di CIALDELLA FRANCESCO nella misura di anni 4 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa, in ordine ad una serie di truffe, consumate o tentate, ed al reato di sostituzione di persona ed uso illegittimo di credenziali informatiche, dichiarando l'interdizione del medesimo dai PPUU per la durata di anni 5.
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., non sono ammessi dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterano doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta alle pagg. 7 e ss. dell'impugnata sentenza, ove la Corte territoriale ha già dato conto del corposo compendio probatorio a carico del CIALDELLA, fondato su elementi (dichiarazioni delle pp.00. e testimoniali, acquisizioni documentali sul c.c. e utenze telefoniche facenti capo all'odierno ricorrente, nonché sulla scorta dell'ammissione di addebito del medesimo sulle truffe perpetrate, assertivamente poste in essere per insufficienza economica) che hanno consolidato, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova incontrovertibile del reato contestato; si veda, altresì, pag. 8 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto di non poter concedere le invocate attenuanti, stante la reiterazione protratta delle condotte e l'insidiosità dei mezzi impiegati; osservato, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cass