Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Art. 581 c.p.p. regarding burglary charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of guilt for burglary based on generic allegations of insufficient motivation and lack of proof regarding the tools found on his car. The court rejected these claims because the appealed judgment provided ample, logically coherent reasoning linking the appellant's prior record and possession of burglary tools to the crime, rendering the appellant's vague criticisms legally irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 707 c.p.; The appeal must be based on specific grounds; generic complaints lacking concrete specificity and pertinence are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANZANO ALFONSO nato a PALERMO il 12/10/1991 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 13/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 23/09/2019, nei confronti di MARANZANO ALFONSO in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen. ed altro. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione e l'impianto probatorio su cui si fonda l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato pure che le predette doglianze, oltre ad essere del tutto generiche ed inconferenti, risultano anche manifestamente infondate, poiché afferenti a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, da cui è emerso che l'odierno ricorrente - pregiudicato per molteplici reati specifici contro il patrimonio - è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, chiavi alterate o contraffatte, di cui non ha saputo giustificarne la legittima detenzione in relazione alle circostanze di tempo il luogo in cui i fatti si sono verificati; ciò ha correttamente indotto la Corte di appello a ritenere integrato il reato di cui all'art. 707 cod. pen., non dovendosi procedere a nessun altro accertamento circa la reale funzionalità degli attrezzi rinvenuti, tenuto conto del fatto che, per la configurabilità del reato, è richiesto quale presupposto che sul soggetto gravi anche una sola condanna (passata in giudicato) e relativa a delitti che abbiano comportato un profitto patrimoniale; pertanto, l'invocata carenza motivazionale circa la reale funzionalità degli arnesi da scasso è smentita dalla motivazione della sentenza, da cui emerge chiaramente che gli oggetti rinvenuti nell'automobile dell'odierno ricorrente siano per certo da attribuire ad esso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/0