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Ordinanza — n. 18114/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grievances and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18114/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Jallow Ebrima inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a reduced sentence for attempted robbery, arguing errors in legal application and motivation regarding the nature of his resistance to police. The court rejected these claims because they merely reiterated grievances already thoroughly addressed and dismissed in the lower court's decision without new legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals that merely repeat grievances already examined and dismissed by the lower court without presenting new legal arguments or specific references to the motivation of the contested act are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances lack of new arguments attempted robbery resistance to police court costs Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 628 cod. pen
Considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione della legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 614 cod. pen
(in luogo della più lieve ipotesi di cui all'art. 614 cod. pen.) e l'altro l'inosservanza di legge con riferimento all'art.
art. 337 cod. pen
pen.) e l'altro l'inosservanza di legge con riferimento all'art. 337 cod. pen., non sono ammessi dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterano doglianze già affrontate e disattese con congrua motivazione esposta alle pagg.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOW EBRIMA nato il 04/02/1999 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; ).Uvr, T/

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 04/03/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Forlì in data 19/02/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di JALLOW EBRIMA nella misura di anni due e mesi 10 di reclusione ed euro 800,00 di multa, esclusa la contestata recidiva, in ordine al reato di cui agli artt. (capo A) e 61 n. 2, 81 comma secondo e 337 cod. pen. (capo B). Considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione della legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi di cui all'art. 614 cod. pen.) e l'altro l'inosservanza di legge con riferimento all'art. 337 cod. pen., non sono ammessi dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterano doglianze già affrontate e disattese con congrua motivazione esposta alle pagg. 5 e ss. dell'impugnata sentenza, ove la Corte territoriale ha già dato conto delle ragioni per cui è risultato pienamente provato, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, il delitto di tentata rapina impropria (e non quello prospettato dalla difesa ex art. 614 cod. pen.); ciò poiché la violenza posta in essere dal reo risulta essere stata consapevolmente diretta a procurarsi l'impunità e non è consistita in una legittima reazione difensiva dell'aggressione altrui; si veda, altresì, pag. 7 della sentenza impugnata, in cui i giudici di merito hanno pertinentemente esposto come la condotta tenuta da JALLOW non abbia integrato una mera resistenza passiva, tenuto conto della violenza usata verso gli agenti di polizia, del tentativo di fuga e dei successivi colpi inferti agli stessi una volta immobilizzato all'interno della vettura: tutti elementi, questi, che configurano certamente un'opposizione attiva per neutralizzare l'azione delle forze di polizia e non già una mera resistenza passiva; ritenuto che il terzo motivo, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 628, comma terzo n. 3 bis cod. pen., oltre ad essere parimenti reiterativo di censure già scrutinate dai giudici del gravame, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; talché, il ricorrente non si confronta, ancora una volta, con la pertinente motivazione esposta a pag. 7 della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'aggravante de qua; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i