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Ordinanza — n. 18112/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism and sentencing, ruling arguments repeat lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18112/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Francesco Luigi Meroni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the application of repeated recidivism and the denial of general mitigating circumstances, arguing errors in legal application. The court rejected these claims as they merely reiterated grievances already fully addressed and resolved by the Court of Appeal in its detailed reasoning regarding the defendant's social danger and lack of positive indicators.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Arguments that repeat grievances already resolved by the appellate court with adequate motivation are inadmissible in proceedings on legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Repeated Recidivism Inadmissible Appeal General Mitigating Circumstances Social Danger Assessment indagine per truffa rapina prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERONI FRANCESCO LUIGI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 22/02/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Bologna in data 23/09/2021 nei confronti di MERONI FRANCESCO LUIGI, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 628, commi secondo e terzo n. 1 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla recidiva reiterata infraquinquennale applicata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono ammessi in sede di legittimità poiché reiterano doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con adeguata motivazione esposta a pag. 3 dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea la congruità della pena in punto di aumento per la recidiva, attesi i precedenti penali del prevenuto per i reati (ravvicinati nel tempo e specifici), sintomatici della maggiore pericolosità sociale espressa dallo stesso, considerata pure la ricaduta nell'illecito ad appena due anni dalla precedente condanna per delitto della stessa specie e addirittura mentre era sottoposto a misura cautelare; tutti elementi, questi, che unitamente alla carenza di indici positivi apprezzabili in favore dell'odierno ricorrente, hanno correttamente indotto la Corte territoriale anche a negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche (sul punto, si veda, ancora pag. 3 dell'impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il C