Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for attempted robbery, citing lack of interest and adequate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by OpoKu Yaw inadmissible regarding his conviction for attempted robbery. The appellant argued for a violation of reasoning concerning recidivism and requested generic mitigating circumstances, but the lower courts had already recognized these factors. The court rejected the claims because the first argument lacked merit given the clear evidence of criminal stability, while the second lacked concrete grounds for complaint since the reduction was uncontested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint is manifestly unfounded or lacks concrete grounds for complaint, particularly when the lower court's reasoning adequately addresses the legal issues and the requested relief has already been granted.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPOKU YAW nato il 02/01/1990 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; t Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata rapina.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, OPOKU Yaw.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione in punto riconoscimento della recidiva ex art. 99 comma 3 cod pen, è manifestamente infondata risultano adeguatamente lumeggiata nella motivazione la stabilità della scelta criminale e l'indifferenza alle precedenti sanzioni tanto da potersi desumere l'ingravescente personalità del ricorrente. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è articolato in difetto di interesse essendo state tali circostanze riconosciute sia in primo che in secondo grado e non essendo state articolate doglianze concrete in punto estensione della conseguente riduzione, incontestata.
4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/1/2023 Il Consiglier tensore Il Pre