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Ordinanza — n. 18110/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints barred from cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Oros Anton inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied criminal law regarding his liability for fraud, but the Court found these arguments constituted mere factual complaints rather than legal errors. Since the appeal lacked specific identification of procedural violations or misinterpretations of evidence, it fell outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist solely of factual complaints or requests for re-evaluation of evidence without identifying specific procedural errors or misinterpretations of the trial record.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility mere factual complaints criminal procedure review evidence re-evaluation barred Italian Supreme Court truffa in materia di prestazioni lotta contro la frode bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OROS ANTON nato il 11/02/1992 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 27/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 22/03/2018 nei confronti di OROS ANTON, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione delle norme penali in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per insussistenza degli elementi costitutivi del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale la quale, con motivazione esente da vizi logici saldante ed integrante quella del primo giudice, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento: sul punto, si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento al compendio probatorio a carico del prevenuto, fondato sulla riconducibilità del conto PostePay su cui era stata effettuato il bonifico da parte della persona offesa, nonché sulla carenza da parte dello stesso di giustificazioni attendibili comprovanti una ricostruzione alternativa dei fatti, volta a smentire che fosse stato proprio lui (per il tramite presumibilmente del suo concorrente) ad indicare alla p.o. gli estremi per l'effettuazione del bonifico (trattandosi di dati riservati e personali) e che, quindi, fosse lui l'unico interessato a percepire il profitto ingiusto della truffa, nonostante il suo successivo dileguarsi rispetto alla proposta di vendita di un bene che, presuntivamente, egli non ha mai avuto nella sua disposizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/0