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Ordinanza — n. 18105/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts are mere complaints outside the scope of legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18105/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint consisted of factual grievances rather than legal violations. The appellant argued against the appellate court's assessment of criminal responsibility and the existence of crime elements, citing a lack of logical motivation regarding the provenance of stolen bicycles found in his van. The court rejected these arguments, noting that such factual disputes are excluded from the scope of the cassation review and that the lower court's reasoning was sound and consistent with established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grounds consist solely of complaints on facts or mere dissatisfaction with the evaluation of evidence, as these do not constitute a violation of law or a defect in reasoning subject to the scope of the legal review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual grievances excluded scope of legal review criminal responsibility assessment omitted evidence indication fine di indebito profitto danno patrimoniale procurato con astuzia risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIDAK SAN DOR nato il 04/03/1975 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 07/07/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data 17/12/2014 nei confronti di VIDAK SANDOR, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n. 7 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione ai criteri di accertamento della penale responsabilità del prevenuto ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale la quale, con motivazione esente da vizi logici saldante ed integrante quella del primo giudice, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento: sul punto, si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento al corposo compendio probatorio a carico del prevenuto, fondato sul rinvenimento nel suo furgone di un ingente valore di biciclette sottratte la notte precedente in diversi negozi, unitamente ad altri strumenti di provenienza illecita, ed a denaro contante di diverse valute (tutti comprovanti l'usuale dimestichezza nell'attività illecita contestata), nonché sulla carenza di giustificazioni attendibili, documenti di accompagnamento, fatture od altro da parte dell'odierno ricorrente potenzialmente legittimanti il lecito possesso della merce rinvenuta; osservato che l'asserita carenza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, è smentita palesemente dalla lettura del provvedimento impugnato, che invece dimostra l'esistenza e la linearità degli argomenti giuridici addotti, in conformità non solo con il dato normativo, ma anche con l'esauriente disamina dei dati probatori e con pacifica giurisprudenza di questa Corte, (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta (come nel caso di specie), la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; ritenuto, pure, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso, non sussistente nel procedimento in oggetto, in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore