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Ordinanza — n. 18103/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses late appeal as inadmissible due to procedural time limits and denies costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18103/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Papagni and Maffione inadmissible for being filed too late. The appellants argued that judicial holiday suspensions should have extended the deadline for submitting the appeal against the second-instance judgment. The court rejected this, ruling that deadlines for submitting judgments are not subject to holiday suspensions under Italian law, and consequently dismissed the case while ordering the appellants to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 1 legge n. 742/1969; Art. 16 d.l. n. 132/2014: Procedural deadlines for the submission of court judgments are not subject to holiday suspensions, and appeals filed after the expiration of these strict periods are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal holiday suspension judicial deadlines procedural time limits court costs tardivo pagamento delle spese eccezioni processuali tardive ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 della legge n. 742 del 1969
Infatti, i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento (Sez.
d.l. n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, art. 16
162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017
742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento (Sez. U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017).
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021
Aurelio Follieri non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, ribadendo unicamente principi già ampiamente sviscerati nella sentenza di secondo grado (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.
Sez. U., n. 877 del 14/7/2022
281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAFFIONE ADDOLORATA nato a ORTA NOVA il 23/02/1958 PAPAGNI MARCO nato a ORTA NOVA il 20/05/1953 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; -CL 01 ti\ NA11111" HA», j Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza 20 giugno 2018 del Tribunale di Foggia. .

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, PAPAGNI Marco e MAFFIONE Addolorata.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si lamenta la possibile applicazione della sospensione feriale dei termini processuali ai termini di deposito della sentenza, è manifestamente infondato posto che i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. Infatti, i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento (Sez. U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017).

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. Non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile ASL Foggia in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata dall'Avv. Aurelio Follieri non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, ribadendo unicamente principi già ampiamente sviscerati nella sentenza di secondo grado (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01) e che già avevano determinato la trasmissione alla settima sezione penale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/1/2023 Il Consigliere estensore I