Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18102/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for fraud due to lack of complaint and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18102/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Minardi inadmissible, upholding his conviction for fraud. The defense argued the lack of a formal complaint and sentencing errors, but the court found the victim's clear intent to prosecute and the lower court's adequate reasoning sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and Minardi was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640 cod. pen.; Art. 336, 129 cod. proc. pen.; Art. 62 bis, 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it reiterates grievances already examined and dismissed by the lower courts with correct legal arguments, or if it concerns a punitive treatment supported by sufficient and non-illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility fraud conviction upholding lack of victim complaint procedural defect dismissal reiteration of grievances contraffazione di merci accuse di truffa vendita a distanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 cod. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 20/01/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Palermo in data 23/09/2020 nei confronti di ALESSANDRO MINARDI, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 336 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 640 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 20/01/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Palermo in data 23/09/2020 nei confronti di ALESSANDRO MINARDI, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
artt. 640 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine agli artt. 640 cod. pen., 336, 129 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINARDI ALESSANDRO nato a PALERMO il 05/05/1987 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 20/01/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Palermo in data 23/09/2020 nei confronti di ALESSANDRO MINARDI, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine agli artt. 640 cod. pen., 336, 129 cod. proc. pen. per supposta insussistenza della querela della persona offesa è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici esposti a pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente chiarito le condizioni di procedibilità del reato di truffa, stante la regolare querela presentata in data 10/08/2015 dalla persona offesa (Valenti Angela), la quale - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - ha chiaramente ed inequivocabilmente espresso la volontà di procedere penalmente nei confronti del MINARDI; osservato che il secondo motivo, che censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è da ritenersi del pari inammissibile poiché afferente a trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché anch'esso parimenti reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla Corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte a pag. 6 della motivazione della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il