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Ordinanza — n. 18101/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of necessary critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18101/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Campus Omar inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility under Article 646 of the Penal Code, arguing the reasoning was illogical. The court rejected this because the sole ground of appeal failed to provide the necessary critical analysis of the arguments used by the trial and appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not contain a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal necessary critical analysis Article 646 Penal Code Court of Cassazione procedural inadmissibility restituzione dei sussidi statali ripetizione dell'indebito restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 646 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPUS OMAR nato a SASSARI il 10/12/1986 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con sentenza emessa in data 16/11/2021, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Sassari in data 12/12/2019 nei confronti di CAMPUS OMAR, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; ritenuto che il predetto motivo è finanche riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici esposti nella motivazione della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente smentito le doglianze difensive in punto di responsabilità, dando esatta contezza degli elementi costitutivi del contestato delitto di cui all'art. 646 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il Consi