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Ordinanza — n. 18100/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as criminal appeal reasons are inadmissible in court of cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18100/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Ammar Anouar inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's conviction for crimes against public administration and attempted fraud, arguing for generic mitigating circumstances. The court rejected these grounds because criminal appeals require a specific critique of the factual and legal reasoning used by the trial judges, which the appellant failed to provide.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Criminal appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined by the lower courts without providing a specific critique of the reasoning underlying the decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Court of Cassation procedure specific critique requirement generic mitigating circumstances reproductive arguments rejection motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMAR ANOUAR nato il 15/07/1995 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 17/06/2021, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Ferrara in data 16/05/2019 nei confronti di AMMAR ANOUAR, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 628, 582, 585, 576 e 61 n. 2 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; ritenuto che i predetti motivi sono finanche riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici esposti alle pag. 3 e 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente smentito le doglianze difensive in punto di responsabilità (fondata sulle dichiarazioni chiare e coerenti della p.o. e sulle escussioni testimoniali, corroboranti la versione della stessa), nonché chiarito le ragioni ostative alla concessioni delle invocate attenuanti, tenuto conto dei numerosi precedenti penali dell'AMMAR, della negativa personalità del medesimo e della scarsa sensibilità agli effetti deterrenti delle passate esperienze giudiziarie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il C