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Ordinanza — n. 18099/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18099/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18099/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLA PIERO nato a PALERMO il 23/05/1991 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 23/12/2020, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Trapani in data 21/06/2019 nei confronti di PIERO DI PAOLA, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretti da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato pure che tali censure - reiterate pedissequamente nell'atto di appello e disattese dai giudici del gravame con il supporto di corretti argomenti giuridici - genericamente evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente, che ha consolidato - oltre ogni ragionevole dubbio - la prova incontrovertibile del reato contestato e ancora pag. 3 sulle ragioni ostative alla concessione delle invocate attenuanti) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen; Ordinanza — n. 18099/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 646 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretti da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato pure che tali censure - reiterate pedissequamente nell'atto di appello e disattese dai giudici del gravame con il supporto di corretti argomenti giuridici - genericamente evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente, che ha consolidato - oltre ogni ragionevole dubbio - la prova incontrovertibile del reato contestato e ancora pag. 3 sulle ragioni ostative alla concessione delle invocate attenuanti) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali impugnazione della cancellazione cognizione del ricorso per cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 23/12/2020, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Trapani in data 21/06/2019 nei confronti di PIERO DI PAOLA, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLA PIERO nato a PALERMO il 23/05/1991 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 23/12/2020, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Trapani in data 21/06/2019 nei confronti di PIERO DI PAOLA, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretti da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato pure che tali censure - reiterate pedissequamente nell'atto di appello e disattese dai giudici del gravame con il supporto di corretti argomenti giuridici - genericamente evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente, che ha consolidato - oltre ogni ragionevole dubbio - la prova incontrovertibile del reato contestato e ancora pag. 3 sulle ragioni ostative alla concessione delle invocate attenuanti) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/