Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the penalty complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific factual elements supporting their complaint regarding the sentence's length. Although the appellant contested the manifest illogic of the reasoning, the law requires concrete specificity and pertinence in cassation proceedings. The court ruled that the lower court's motivation was sufficient and that the appellant did not identify the specific elements underlying their grievance, violating procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must be inadmissible if the appellant fails to indicate the specific elements constituting the basis of their complaint, as the law requires concrete specificity and pertinence in cassation proceedings.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO OLMO nato a GENOVA il 01/08/1990 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 29/03/2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 18/06/2021 nei confronti di GRASSO OLMO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 635, comma secondo, n.
1) cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena irrogata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori di cui all'art. 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo, com'è stato nel caso di specie nel corpo della motivazione della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/202