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Ordinanza — n. 18097/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581(1)(c) of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18097/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the specific requirements of Article 581(1)(c) of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability and sentencing but did not provide concrete, pertinent grounds for the review. The court ruled that the appeal was generic and lacked the necessary specificity to allow the reviewing judge to exercise its supervisory function.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not indicate the specific elements underlying the criticism, thereby preventing the reviewing judge from identifying the grounds for the review.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Cassation Appeal Inadmissibility Specific Grounds Supervisory Function Sentencing Review Lack of Pertinence motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI MAURIZIO nato il 25/05/1964 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza emessa in data 14/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Udine in data 03/11/2017 nei confronti di RIZZI MAURIZIO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 474, 61 n.

2) e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto ed al trattamento sanzionatorio inflittogli, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato pure che tale censure - reiterate pedissequamente nell'atto di appello e disattese dai giudici del gravame con il supporto di corretti argomenti giuridici - genericamente evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si veda in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente, che ha consolidato - oltre ogni ragionevole dubbio - la prova incontrovertibile dei reati contestati e pag. 7 della sentenza sulla congruità in punto di trattamento sanzionatorio) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/