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Ordinanza — n. 18096/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal sentencing balance between mitigation and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18096/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Improta's appeal against the Second Instance Court's sentencing reduction inadmissible. The appellant argued that the court failed to properly balance statutory mitigation against recidivism, yet the appellate court had already set the base penalty at the statutory minimum, leaving no room for further reduction. Consequently, the court rejected the claim as lacking logical foundation and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: When the base penalty is fixed at the statutory minimum, an appeal challenging the balance between mitigation and aggravating circumstances is inadmissible if the lower court provided adequate reasoning for its decision.

Parole chiave

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criminal sentencing reduction mitigation vs recidivism statutory minimum penalty inadmissible appeal Italian criminal procedure estorsione confisca dei proventi di reato rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
art. 629 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPROTA ANTONIO nato a NAPOLI il 09/10/1984 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 06/05/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 02/02/2021, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di IMPROTA ANTONIO nella misura di anni due e giorni 20 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge con riferimento al giudizio di bilanciamento tra le circostanze (segnatamente la ritenuta equivalenza tra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod. pen. e la contestata recidiva), risulta sorretto da congrua e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza della riconosciuta attenuante con la circostanza aggravante della recidiva, tenuto conto delle modalità della condotta, sintomatiche di una non occasionalità della stessa e della pericolosità sociale dell'imputato); osservato pure che la pena base è parametrata al minimo edittale e quindi non è suscettibile di ulteriore riduzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il Con