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Ordinanza — n. 18094/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual arguments against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18094/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rallo Fabrizio inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his conviction for crimes under Articles 81 and 629 of the Penal Code but failed to provide specific factual arguments. The court found the appeal generic because it did not cite specific evidence or documents from the trial record to refute the credibility of the victim or the defendant's capacity to commit the crime.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity and pertinence, failing to cite specific elements from the case file to support its criticisms of the lower court's reasoning or evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity c.p.p. Article 360 generic arguments criminal procedure estorsione riscossione di pene pecuniarie condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RALLO FABRIZIO nato a MARSALA il 12/10/1984 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 28/04/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala in data 08/10/2019, nei confronti di RALLO FABRIZIO in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 629 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione e l'impianto probatorio su cui si fonda l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, non risulta sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria. In particolare, sia in relazione alle contestazioni sulla credibilità della persona offesa, sia in relazione alla contestazione afferente alla ritenuta capacità a delinquere, non si fa menzione di quali sarebbero gli elementi presenti in atti da cui lei prospettate valutazioni del ricorrente dovrebbero derivare.

Inoltre, il ricorso risulta anche essere aspecifico. Il ricorrente non si è infatti confrontato con gli elementi enucleati dai giudici del merito. Sul punto, si vedano in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul corposo compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente, fondato non soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa (la cui attendibilità è stata rigorosamente vagliata dai giudici di merito), ma anche sulle altre dichiarazioni testimoniali, che hanno avvalorato la ricostruzione della p.o., nonché sul riconoscimento fotografico e sulle valutazioni peritali inerenti la capacità di intendere e volere del prevenuto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il Cons gliere estensore Il Presi