Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18093/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for recidiva qualificata due to lack of manifest illogical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18093/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Patrick Joseph's appeal inadmissible, upholding his conviction for qualified recidivism. The appellate court rejected generic mitigating circumstances based on a reasoning deemed free from manifest illogic, relying on prior criminal records to establish high danger. The Supreme Court affirmed that appellate judges need not address every favorable element, only those decisive for the outcome, thus validating the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appellate court's rejection of generic mitigating circumstances is insusceptible to cassation review if the reasoning is free from manifest illogic, requiring only that the judge reference decisive elements like prior records establishing qualified recidivism.

Parole chiave

Generato dall'IA
qualified recidivism generic mitigating circumstances manifest illogic appellate review insusceptible to cassation riciclaggio internazionale di denaro traffico dei pagamenti flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 06/07/2021, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Rimini in data 23/05/2013 nei confronti di PATRICK JOSEPH, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Considerato che il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRICK JOSEPH nato il 25/12/1964 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 06/07/2021, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Rimini in data 23/05/2013 nei confronti di PATRICK JOSEPH, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 55 comma 9 del D.Ivo 231/07. Considerato che il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie: i precedenti penali, attestanti un significativo grado di pericolosità tanto da determinare l'applicazione della recidiva qualificata) rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) . Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i