Ordinanza — n. 18092/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POCATERRA MAURIZIO nato a FERRARA il 09/10/1954 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18092/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato. I giudici del merito hanno correttamente valutato le modalità delle condotte, il carattere premeditato delle stesse, desumibile dagli oggetti trovati nella disponibilità del ricorrente, e la presenza di precedenti penali, per quanto risalenti. Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POCATERRA MAURIZIO nato a FERRARA il 09/10/1954 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, POCATERRA Maurizio.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato. I giudici del merito hanno correttamente valutato le modalità delle condotte, il carattere premeditato delle stesse, desumibile dagli oggetti trovati nella disponibilità del ricorrente, e la presenza di precedenti penali, per quanto risalenti. Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.
Per il resto, l'articolazione del motivo del ricorso risulta del tutto ipotetica e sfornita di riscontro nel contesto del fascicolo processuale. Al proposito, si deve anche ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso n Roma, il 10/1/2023 Il Consigli re estensore I