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Ordinanza — n. 18090/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for criminal liability as inadmissible due to procedural errors and lack of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18090/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Basile's appeal against his criminal liability conviction inadmissible. The appellant argued for defense participation rights and generic mitigating circumstances, but the court found these complaints infounded due to a clerical error and the absence of concrete collaborative conduct details. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 23 D.L. 149/2020; Art. 360 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law is manifestly unfounded due to a clerical error or lacks specific factual grounds required by the statute.

Parole chiave

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criminal liability appeal inadmissible appeal defense participation rights mitigating circumstances clerical error defense diritti della difesa restituzione in pristino vizi procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23 D.L. 149/2020
Art. 360 c.p.c.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE GIOVANNI nato a MESSINA 11 14/04/1983 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui all'articolo 707 codice penale.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BASILE Giovanni 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta violazione di legge non avendo la Corte consentito al difensore dell'imputato la partecipazione all'udienza del 27 ottobre 2021 con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto-legge 149 del 2020, risulta manifestamente infondato posto che la mancata menzione delle conclusioni scritte depositate dalla difesa risulta frutto di un mero errore materiale posto che le stesse sono acquisiti al fascicolo processuale e risultano di fatto superate dalle valutazioni della medesima Corte d'appello.

Inoltre, non vi è nemmeno specificazione, nell'articolazione del motivo di ricorso, di quale sarebbe il profilo non valutato o omesso nel contesto della motivazione medesima. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato. Pienamente legittima è la considerazione per cui la mancanza di elementi favorevoli all'imputato può fondare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso nemmeno specifica quale sarebbe concretamente la condotta collaborativa che, a parere della difesa, avrebbe dovuto fondare la concessione delle circostanze de quibus incorrendo nel vizio di genericità.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/1/2023 Il Consi l'ere estensore