Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding extortion and lack of legitimate title defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Antonio Mele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of facts to arbitrary exercise of rights, but the court found this claim generic and unsupported by evidence. The court rejected the defense because the alleged legitimate title was unsubstantiated and threats made to a third party invalidated the requalification request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the complaint is generic, manifestly unfounded, and lacks a concrete basis for reclassifying facts, particularly when threats extend to persons outside the alleged legitimate claim.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE ANTONIO nato a POZZUOLI il 01/02/1971 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione aggravata con contestazione di recidiva.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MELE Antonio.
3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata riqualificazione dei fatti in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è generico e comunque manifestamente infondato. Infatti, la affermata sussistenza di un titolo legittimo risulta essere meramente apodittica e priva di riscontro. Peraltro, proprio il fatto che le minacce siano state mosse anche a soggetto (la nipote) giuridicamente estranea alla asserita legittima pretesa impedisce di addivenire alla richiesta riqualificazione.
4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativannente in € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i oma, il 10 gennaio 2023 Il Consigl re estensore Il Presidente