Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of interest and insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal filed by Elvis Hoxha inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his criminal liability for attempted robbery and assault, arguing violations of law and motivation defects. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was logical and sufficient, and the appellant lacked standing to contest the exclusion of a specific aggravating circumstance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the appellant lacks interest in the outcome or if the lower court's decision is sufficiently motivated and free from logical errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA ELVIS nato il 14/03/1990 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata rapina e lesioni in concorso.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, HOXHA Elvis.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità, risulta manifestamente infondato posto che vi è motivazione logica, congrua e legittima, che, per tali caratteri, non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in questa sede, che fornisce ampia spiegazione sia della attendibilità del riconoscimento sia dei motivi che hanno determinato il non immediato riconoscimento da parte della persona offesa. 3.2. Il secondo motivo, con cui si invoca la esclusione dell'aggravante del nesso teleologico, risulta articolato in difetto di interesse non tenendo il ricorrente conto del fatto che tale aggravante non è stata considerata nel calcolo materiale della pena come risultante dalla sentenza di primo grado. 3.3.
Il terzo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione, risulta manifestamente infondato sussistendo sul punto adeguata motivazione che valorizza le sostanziale pericolosità dell'imputato emergente dalla stessa ricostruzione dei fatti e l'assoluta mancanza di resipiscenza.
4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/1/2023 Il Consig .ere estensore