Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for illegal building invasion due to procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for illegal building invasion, arguing contradictions in the lower court's reasoning and a failure to apply the principle of legal continuity. The court rejected these claims, noting the appellant did not contest the actual occupation or illegality of the act and that the continuity argument was raised too late in the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds raised concern issues that could have been or should have been raised earlier in the appellate proceedings, or if the alleged contradictions in the lower court's reasoning are manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARALLO ANTONIO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 13/12/1962 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di invasione di edifici.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, TARALLO Antonio.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione, è manifestamente infondato. Infatti, nell'articolazione del motivo non si contesta nemmeno l'effettività della occupazione e il carattere illegittimo della stessa irrilevante rimanendo la presenza di eventuali pagamenti. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta una mancata applicazione del regime della continuazione con giudicato esterno, risulta essere inammissibile in quanto attinente a questioni proposte tardivamente in sede di appello.
Infatti, il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello (Sez. 2 - , Sentenza n. 37379 del 18/11/2020 Ud. (dep. 23/12/2020 ) Rv. 280424 - 01). Tale situazione non ricorre nel caso di specie in cui si chiede l'applicazione del regime della continuazione rispetto a giudicato del 2012.
4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci o in Roma, il 10/1/2023 Il Consi 'ere estensore Il Pr