Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to non-specific grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Jarmouni Bouchaib and Fauzi Said inadmissible without formalities. The court ruled that the grievances raised did not fall within the specific categories of admissible grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appellants were condemned to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be based on specific grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation with the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; otherwise, they are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JARMOUNI BOUCHAIB nato il 26/06/1994 FAUZI SAID nato il 16/04/1989 avverso la sentenza del 07/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TERNIdato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 152)
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da Jarmouni Bouchaib e Fauzi Said avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità delle relative impugnazioni va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 ere esten