Ordinanza — n. 17774/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCONE DAVIDE nato a ROMA il 17/02/1974 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 146) Il ricorso proposto da Davide Bascone avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. L'esponente deduce violazione di legge, vi9à4053s di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. ossia in relazione al riconoscimento della recidiva / reiterata. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 17774/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 146) Il ricorso proposto da Davide Bascone avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. L'esponente deduce violazione di legge, vi9à4053s di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. ossia in relazione al riconoscimento della recidiva / reiterata. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCONE DAVIDE nato a ROMA il 17/02/1974 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 146)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Davide Bascone avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. L'esponente deduce violazione di legge, vi9à4053s di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. ossia in relazione al riconoscimento della recidiva / reiterata. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla personalità dell'imputato, già gravato da cinque sentenze di condanna definitive, nonché all'arresto per illecita detenzione di sostanze stupefacenti nel recente novembre del 2021.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023