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Ordinanza — n. 17773/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17773/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17773/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GIUSEPPE nato a TORINO il 09/06/1982 avverso l'ordinanza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti • I udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 145) Giuseppe Albano ha presentato, personalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato. Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della .cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17773/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 145) Giuseppe Albano ha presentato, personalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato. Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della .cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese diritto di ottenere una decisione espulsione nonostante gravi patologie legittimazione a contestare licenza opposizione al precetto esecutivo opposizione al divorzio

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GIUSEPPE nato a TORINO il 09/06/1982 avverso l'ordinanza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti • I udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 145)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe Albano ha presentato, personalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato. Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della .cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il