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Ordinanza — n. 17770/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on fact-finding and evidence evaluation by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17770/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Romano inadmissible because it contained impermissible criticisms of the lower court's fact-finding and evidence evaluation. The appellant argued against the finding of recidivism and the rejection of a plea for leniency, but the court noted that assessing factual reconstruction and probatory material is the exclusive competence of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as it violated the principle of res judicata regarding the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction and evaluation of facts or the appreciation of evidence, as these matters fall within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal res judicata fact-finding review evidence evaluation recidivism finding leniency plea court of cassation diritto romano

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO ANTONIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 11/12/1967 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 130)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Antonio Romano avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte napoletana, conformemente al primo giudice, ha accertato nella specie la sussistenza della recidiva nel biennio, visto che il prevenuto è stato sorpreso il 14.6.2017 alla guida di un motocarro senza avere mai conseguito la relativa patente di guida, e considerato che l'imputato aveva commesso analoga violazione in data 8.2.2017, divenuta definitiva per decorrenza dei termini di opposizione, certamente in data antecedente al 14.6.2017. È manifestamente infondato anche il rilievo secondo cui la Corte territoriale non avrebbe argomentato in ordine all'invocata richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto: la Corte di merito ha specificamente argomentato sul punto, respingendo la richiesta in ragione della oggettiva pericolosità della condotta e in conseguenza del fatto che il Romano venne fermato anche successivamente per la medesima violazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il Con ere estenso