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Ordinanza — n. 17767/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17767/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17767/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO MASSIMILIANO nato a TRENTOLA DUCENTA il 01/06/1967 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 126) Il ricorso proposto da Massimiliano Di Mauro avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti aspetti attinenti alla valutazione del trattamento sanzionatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità e come tali incensurabili in sede di legittimità. I giudici genovesi, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, hanno escluso nella specie la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante il valore di 385 euro della giacca che l'imputato aveva cercato di rubare, non ritenuto di "speciale tenuità". Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 17767/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 126) Il ricorso proposto da Massimiliano Di Mauro avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti aspetti attinenti alla valutazione del trattamento sanzionatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità e come tali incensurabili in sede di legittimità. I giudici genovesi, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, hanno escluso nella specie la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante il valore di 385 euro della giacca che l'imputato aveva cercato di rubare, non ritenuto di "speciale tenuità". Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali maggiore età penale pena massima godimento dei diritti civili riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO MASSIMILIANO nato a TRENTOLA DUCENTA il 01/06/1967 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 126)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Massimiliano Di Mauro avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti aspetti attinenti alla valutazione del trattamento sanzionatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità e come tali incensurabili in sede di legittimità. I giudici genovesi, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, hanno escluso nella specie la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante il valore di 385 euro della giacca che l'imputato aveva cercato di rubare, non ritenuto di "speciale tenuità". Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il Cons. le e estensore Il President