Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17766/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17766/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17766/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKHIT ABDLKADER nato il 16/05/1997 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 123) Il ricorso proposto da Abdglkader Bakhit avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti aspetti attinenti alla valutazione del trattamento sanzionatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità e come tali incensurabili in sede di legittimità. I giudici veneziani, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, hanno escluso nella specie la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante il valore di 100 euro della merce che l'imputato aveva cercato di rubare, non ritenuto di "speciale tenuità".

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 17766/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla censura in ordine al diniego dell'art. 62-bis cod. pen., si osserva che la stessa è assolutamente generica, non specificando le ragioni per cui tale statuizione sarebbe viziata da profili di illegittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

Generato dall'IA
gravi addebiti penali attendibilità dei testimoni responsabilità penale testimone a discarico testimonianza della vittima caso poco grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
Quanto alla censura in ordine al diniego dell'art. 62-bis cod. pen., si osserva che la stessa è assolutamente generica, non specificando le ragioni per cui tale statuizione sarebbe viziata da profili di illegittimità.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKHIT ABDLKADER nato il 16/05/1997 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 123)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Abdglkader Bakhit avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti aspetti attinenti alla valutazione del trattamento sanzionatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità e come tali incensurabili in sede di legittimità. I giudici veneziani, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, hanno escluso nella specie la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante il valore di 100 euro della merce che l'imputato aveva cercato di rubare, non ritenuto di "speciale tenuità".

Quanto alla censura in ordine al diniego dell'art. 62-bis cod. pen., si osserva che la stessa è assolutamente generica, non specificando le ragioni per cui tale statuizione sarebbe viziata da profili di illegittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 m