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Ordinanza — n. 17764/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17764/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17764/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSTANTIN MARIA ADELA nato il 29/06/1994 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 115) Il ricorso proposto da Maria Adela Constantin avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il motivo sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è tlaTif1151:MtirE12 inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha evidenziato l'abitualità del comportamento della Constantin, già gravata da precedenti specifici.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis c.p, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 17764/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla censura in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il dl. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Nel caso, peraltro, la Corte di merito ha adeguatamente motivato sul punto, valorizzando per il diniego dell'invocata attenuante vari elementi, fra cui la mancanza di segni di resipiscenza e i precedenti a carico della prevenuta.

Parole chiave

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deposizione inattendibile asserzione difendibile testimonianze contraddittorie accertamento inesatto dei fatti falsa dichiarazione della parte allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il motivo sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis c.p
Quanto alla censura in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p.
art. 133 cod. pen
125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSTANTIN MARIA ADELA nato il 29/06/1994 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 115)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Maria Adela Constantin avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il motivo sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è tlaTif1151:MtirE12 inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha evidenziato l'abitualità del comportamento della Constantin, già gravata da precedenti specifici.

Quanto alla censura in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il dl. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Nel caso, peraltro, la Corte di merito ha adeguatamente motivato sul punto, valorizzando per il diniego dell'invocata attenuante vari elementi, fra cui la mancanza di segni di resipiscenza e i precedenti a carico della prevenuta.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il Preside