Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible censure of fact-finding and evidence evaluation by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it contained impermissible censure regarding the reconstruction of facts and evaluation of evidence. The lower court had plausibly inferred the aggravating circumstance of alcohol-induced negligence from the causal link between the driver's intoxication and the accident. The appeal was rejected as it improperly encroached on the exclusive competence of the trial judge, whose reasoning was deemed free from obvious illogicality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain censure on the reconstruction of facts, evaluation of evidence, or appreciation of the material probatory, as these matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOBANU ION nato il 28/01/1981 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 112)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Ion Ciobanu avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
I giudici di merito hanno plausibilmente desunto la configurabilità dell'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada dal riscontrato nesso di strumentalità/occasionalità tra lo stato di ebbrezza alcolica del prevenuto e l'incidente, in quanto tale stato non aveva consentito al conducente del camion di evitare il tamponamento della vettura che lo precedeva e lo sbandamento del mezzo contro il guard rail. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 re estenso