Ordinanza — n. 17762/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTINI ANGELICA SALOMEI nato il 31/05/1976 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 109) Il ricorso proposto da Angelica Salomè Santini avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la qualificazione del fatto nell'ipotesi consumata, essendo stato accertato che l'addetto alla sorveglianza del negozio non aveva in alcun modo monitorato la prevenuta e il suo complice, per cui costoro avevano conseguito l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, sia pure per breve tempo; quanto all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la stessa è stata motivatamente esclusa in ragione del valore non irrisorio della merce sottratta (euro 769,00), valutazione di merito insindacabile in questa sede.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 17762/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTINI ANGELICA SALOMEI nato il 31/05/1976 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 109)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Angelica Salomè Santini avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la qualificazione del fatto nell'ipotesi consumata, essendo stato accertato che l'addetto alla sorveglianza del negozio non aveva in alcun modo monitorato la prevenuta e il suo complice, per cui costoro avevano conseguito l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, sia pure per breve tempo; quanto all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la stessa è stata motivatamente esclusa in ragione del valore non irrisorio della merce sottratta (euro 769,00), valutazione di merito insindacabile in questa sede.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il Con " liere estensore 11 Presiden