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Ordinanza — n. 17761/2023 — snpen Generato dall'IA

Court declares appeal inadmissible due to defendant's withdrawal and orders payment of costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17761/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Daniel Nocita against the Bologna trial court's liability judgment inadmissible. The defendant, represented by counsel, formally withdrew the appeal via declaration received on January 23, 2023. Consequently, the court ruled the withdrawal invalid under the relevant procedural code and ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A withdrawal of appeal by the appellant renders the appeal inadmissible, triggering a judgment for the payment of procedural costs and a monetary fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of appeal procedural costs monetary fine criminal procedure code allegazioni fattuali non credibili sufficienza della testimonianza prove inconcludenti

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Con dichiarazione pervenuta a questa Corte il 23.1.2023, l'imputato, per mezzo del suo difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; pertanto, la sua impugnazione va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma 1,-)q,icx e euro - stante la rinuncia all'impugnazione - a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCITA DANIEL nato il 03/05/1982 avverso la sentenza del 24/06/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

98)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il difensore di Daniel Nocita ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione. Con dichiarazione pervenuta a questa Corte il 23.1.2023, l'imputato, per mezzo del suo difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; pertanto, la sua impugnazione va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma 1,-)q,icx e euro - stante la rinuncia all'impugnazione - a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il Con re estensore Il Presiden